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Giustizia / L'abc del collegato alla Finanziaria 2009

di Claudio Tucci

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27 maggio 2009

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Società di consulenza finanziaria (articolo 2). Stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attività (articolo 18, d. lgs 58/1998) non pregiudica la possibilità per le società per azioni o a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti da via XX Settembre, sentita Bankitalia e Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Società pubbliche (articolo 71). In arrivo una sforbiciata al numero dei componenti degli organi di amministrazione e, in più, stretta su funzioni e compensi. Previsto, poi, il divieto per le società direttamente partecipate dallo Stato di costituire nuove società (o assumerne e mantenere partecipazioni in esse) nel caso svolgano attività non strettamente necessarie ai propri fini istituzionali. Previsti, anche, limiti alla costituzione e alla partecipazione in società non rientranti nelle proprie finalità. Bisognerà adeguarsi (cedendo le quote) entro 3 anni. Stop, infine, alla nomina ai vertici di aziende pubbliche di manager che, ricoprendo lo stesso ruolo nei 5 anni precedenti, abbiano chiuso in perdita 3 esercizi consecutivi.

Spese di giustizia (articolo 67 e 68). Sparisce l'obbligo di pubblicare sui giornali la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, che viene sostituito dalla pubblicità on line sul sito del ministero della Giustizia. I provvedimenti della corte di cassazione sono esenti dall'obbligo di registrazione e per i processi dinnanzi ai giudici di legittimità, oltre al contributo unificato, si paga un ulteriore importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. Inoltre, la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro 5 giorni dal passaggio in giudicato. E, sempre nel processo penale, il recupero delle spese avverrà nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà e in misura fissa stabilita, annualmente, da un decreto del ministro della Giustizia. Si recuperano interamente le spese per intercettazioni telefoniche, consulenze tecniche, perizie, pubblicazione della sentenza penale di condanna, demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi. A Equitalia Giustizia spa il compito di riscuotere, mediante iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, ogni spesa di giustizia sostenuta dall'Erario. Prevista, infine, la modifica e l'abrogazione di alcune norme.

Testi normativi chiari (articolo 3). Addio alle leggi scritte coi piedi e piene zeppe di rinvii comprensibili solo agli addetti ai lavori. D'ora in poi, chiarezza e semplicità dei testi normativi diventa un principio generale dell'ordinamento. Ogni norma dovrà, quindi, indicare, in modo chiaro, cosa sostituisce, modifica o abroga e il rinvio ad altre fonti dovrà sempre contenere, in forma sintetica, il riferimento alla materia o al principio che, per brevità, s'intende richiamare.

Taglia leggi (articolo 4). Entro l'anno, il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi che individuino le norme, anteriori al 1970, anche se modificate, di cui è indispensabile la permanenza in vigore. Bisognerà tener in vita, tra l'altro, le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione di diritti costituzionali, effetti, anche, indiretti sulla finanza pubblica e, in generale, norme regolatorie di interi settori. Sono escluse dal taglio, pure, le disposizioni contenute nei codici, quelle che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali, e le leggi di bilancio, tributarie e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, oltre alle norme che costituiscono adempimenti imposti da Bruxelles.

Trascrizioni e annotazioni (articoli da 62 a 64). Previsto che la trascrizione della domanda giudiziale conservi il suo effetto per 20 anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada tale termine. Inoltre, stabilito che le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari. Previsto, anche, che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare possano essere trasferite, a costo zero, presso gli uffici provinciali dell'agenzia del Territorio, da cui dipendono per competenza.

27 maggio 2009
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